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CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

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CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

MACCHINARI ELBA 4.0 PER RIENTRARE IN FINANZIARIA 2021: CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI commi da 1051 a 1063 e 1065

Nell’ambito della Finanziaria 2021 è previsto il riconoscimento di specifici crediti d’imposta, utilizzabili in compensazione nel mod.F24. L’agevolazione c.d. “Transizione 4.0 riguarda gli investimenti di beni materiali e immateriali “generici”, beni materiali “Industria 4.0” di cui alla Tabella A e beni immateriali di cui alla Tabella B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017).

Va evidenziato che con particolare riferimento agli investimenti in beni materiali e immateriali generici” e ai beni materiali Industria 4.0” di cui alla citata Tabella A, il periodo 16.11.2020 – 31.12.2022 è suddiviso in sottoperiodi. In particolare, ai fini della misura dell’agevolazione spettante e del limite massimo previsto, vanno considerati distintamente gli investimenti effettuati:

dal 16.11.2020 al 31.12.2021 o entro il 30.6.2022 a condizione che entro il 31.12.2021 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione;

dall’1.1.2022 al 31.12.2022 o entro il 30.6.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

Per i beni immateriali di cui alla citata Tabella B è invece previsto, sia ai fini della misura dell’agevolazione che del relativo limite, un unico periodo di riferimento (16.11.2020 – 31.12.2022 o 30.6.2023 in caso di accettazione dell’ordine / pagamento acconti entro il 31.12.2022).

SOGGETTI BENEFICIARI

I nuovi crediti d’imposta: spettano alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica / settore di appartenenza / dimensione e dal regime di determinazione del reddito;

N.B. La spettanza dell’agevolazione in esame è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE  Beni di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017

Con riferimento ai beni materiali nuovi Industria 4.0” di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto l’iper ammortamento del 150% – dal 170% al 50% a seconda del costo e dal 2020 il credito d’imposta nella misura del 40% – 20%), il nuovo credito d’imposta spetta in misura scalettata”, ossia differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti.

Importo investimento

Credito d’imposta

Investimento
16.11.2020 – 31.12.2021

(o entro 30.6.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021)

Investimento
1.1.2022 – 31.12.2022

(o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022)

Fino a € 2.500.000 CREDITO IMPOSTA 50% CREDITO IMPOSTA 40%
Superiore a € 2.500.000
fino a € 10.000.000
CREDITO IMPOSTA 30% CREDITO IMPOSTA 20%
Superiore a € 10.000.000
fino a € 20.000.000
CREDITO IMPOSTA 10% CREDITO IMPOSTA 10%
limite massimo costi ammissibili € 20.000.000 per ciascun periodo
Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE  Beni di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017

(per i quali, in precedenza, era riconosciuto il maxi ammortamento del 40% e per il 2020 il credito d’imposta nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 700.000) il nuovo credito d’imposta spetta nella misura del 20% del costo.
Tale misura riguarda gli investimenti del periodo 16.11.2020 – 31.12.2022 (o 30.6.2023).

Credito d’imposta


Investimento 16.11.2020 – 31.12.202
(o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022)

20% – limite massimo costi ammissibili € 1.000.000

Sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute relativamente all’utilizzo dei beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

N.B. Come sopra evidenziato, per i beni in esame è previsto un unico periodo di riferimento per la fruizione del relativo credito d’imposta. Non essendo prevista una suddivisione dell’arco temporale di effettuazione degli investimenti, l’operatività della disposizione in esame risulta penalizzante, considerato che il limite massimo agevolabile è pari “complessivamente” a € 1.000.000.

MODALITA’ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 3 quote annuali di pari importo a decorrere:

dall’anno di entrata in funzione dei beni diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B.

NB Per gli investimenti effettuati nel periodo 16.11.2020 – 31.12.2021 da parte dei soggetti con ricavi / compensi inferiori a € 5 milioni il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.

Dovrà essere chiarito il periodo di riferimento (2019 o 2020) da considerare ai fini della verifica dei ricavi / compensi;

ovvero

dall’anno in cui è intervenuta l’interconnessione per gli investimenti in beni di cui alle predette

Tabelle A e B.

NB Qualora l’interconnessione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, il credito d’imposta può essere fruito per la parte spettante riconosciuta per gli “altri beni” (nella misura del 10% – 6%). Di fatto è applicabile il medesimo meccanismo previsto ai fini dell’iper ammortamento (dall’entrata in funzione del bene fino al momento dell’interconnessione era comunque possibile fruire del maxi ammortamento).

CARATTERISTICHE DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta:

O non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;

O non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;

O è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

ADEMPIMENTI RICHIESTI

Esclusivamente con riferimento al credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali ed immateriali Industria 4.0” di cui alle predette Tabelle A e B è richiesta:

O un’apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata l’individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa;

O la predisposizione di una perizia asseverata / attestato da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale.

Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Relativamente a tutte le tipologie di investimenti il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell’agevolazione, la documentazione attestante l’effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell’importo agevolabile.